Passaggi di proprietà dei beni mobili registrati
Dettagli
A chi è rivolto
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Descrizione
Il Comune provvede all'autenticazione delle firme sui contratti di vendita dei beni mobili registrati (automobili, moto, imbarcazioni, aerei e rimorchi). Vengono autenticate anche le dichiarazioni relative all'accettazione di eredità e contestuale vendita del bene mobile registrato.
Il dipendente comunale provvede esclusivamente all'autentica delle firme e non svolge alcuna attività di accertamento circa la titolarità del bene mobile registrato.
Presso il Comune non viene " fatta la pratica", ma solo la parte di autenticazione della firma.
Per le formalità ulteriori (ad esempio volture presso il PRA) il cittadino deve scegliere a chi rivolgersi (ad esempio agenzie di pratiche auto) o svolgerle direttamente.
Come fare
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Cosa serve
Sono necessari in alternativa:
- certificato di proprietà (C.D.P.)
- foglio complementare (per veicoli immatricolati prima del 1994)
- dichiarazione di vendita unilaterale
- dichiarazione di accettazione di eredità e vendita contestuale
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
€ 0,52 (per diritti di segreteria), oltre ad una marca da bollo di € 16,00.
E' necessario munirsi della marca da bollo, poichè l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'imposta non può essere versata in modo virtuale.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di diniego può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.