A chi è rivolto
Le coppie interessate devono essere:
- maggiorenni
- dello stesso sesso
- liberi da vincoli matrimoniali o di unione civile
- non interdetti per infermità di mente
- non legati dai vincoli di parentela, affinità adozione di cui all'art. 87 del c.c.
Non è necessario il requisito della residenza nel comune di Sesto Fiorentino.
Come fare
Gli interessati devono telefonare all'ufficio di stato civile o inviare una mail allegando il modulo, pubblicato in questa pagina, debitamente compilato con fotocopia delle carte di identità di entrambe le parti ed eventuale nulla osta nel caso di cittadini stranieri da richiedere alle autorità consolari.
Cosa serve
L'acquisizione dei documenti necessari avviene d'ufficio per tutti i cittadini italiani, mentre il cittadino straniero deve presentare anche il Nulla-Osta rilasciato da autorità consolare o analoga dichiarazione di capacitàa costituire unione civile, prevista dalla legge dello Stato di appartenenza.
Cosa si ottiene
Registrazione dell’atto di unione civile.
Tempi e scadenze
La celebrazione avrà luogo entro 15 gg dal verbale di richiesta di unione civile.
Quanto costa
Marca da bollo da 16 Euro
Procedure collegate all'esito
L'Ufficiale di Stato Civile, valutata l'esistenza dei presupposti, fisserà un appuntamento per la redazione del verbale di richiesta di costituzione di unione civile.
Al momento del verbale si concorda la data della costituzione dell'unione che avverrà in Sala Pilade Biondi del Palazzo Comunale.
La sala Pilade Biondi potrà contenere un massimo di 40 persone oltre agli uniti civilmente e ai 2 testimoni.
Verrà inoltre chiesto di indicare la scelta del regime patrimoniale ed il nome e cognome da assumere per tutta la durata dell'unione civile.
L'eventuale scelta di un cognome comune non determina alcuna variazione nei dati anagrafici delle parti.
Giorni e orari della cerimonia
- dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 11:00 - 12:00
- il martedì e giovedì ore 15:00 - 16:00 - 17:00
- sabato ore 10:00 - 11.00 - 12.00
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge n. 76 del 20 maggio 2016
D.P.C.M. n. 144 del 23 luglio 2016
D.P.R. N. 396 del 24 novembre 2000
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Chiunque intenda promuovere:
- la rettificazione di un atto dello stato civile
- la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
- opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.