Autentica di sottoscrizione
Dettagli
Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 445/2000 non è più prevista l'autentica di firma su documenti rivolti agli Enti Pubblici
A chi è rivolto
Ai cittadini che necessitano di autenticare la propria firma in calce o a margine di un documento.
Descrizione
Il potere di autentica di firma spetta ai notai.
La possibilità di autentica su un documento da parte di funzionari pubblici costituisce un’eccezione.
L’autentica non è possibile in bianco, infatti si parla di autentica di sottoscrizione, cioè una firma apposta-sotto ad un contenuto che deve essere verificato dall’Ufficiale d’Anagrafe o altro funzionario pubblico, per stabilire se l’autentica ricada nelle proprie competenze.
L’autentica, oltre che su un’istanza, può essere apposta su dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenenti fatti, stati e qualità di cui è a conoscenza il dichiarante, rivolate a privati.
Non è ammessa l’autentica di firma su dichiarazioni rivolte ad una pubblica Amministrazione o ad esercenti un pubblico servizio.
Inoltre l’autentica da parte del funzionario pubblico è ammessa per:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per eredi;
- riscossione di benefici economici da parte di terzi, ad esempio una delega a ritirare una pensione o un assegno di invalidità, solo se rivolti ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio;
- passaggio di proprietà di beni mobili registrati e costituzione di diritti di garanzia su di essi;
- quietanze liberatorie
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma (art. 39), ad esempio mandato ad agire agli avvocati compreso il mandato per la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale;
- atti relativi le adozioni;
- dichiarazioni inerenti la sussistenza del debito.
Come fare
Il cittadino che necessità dell’autentica di firma da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe deve presentarsi personalmente nell'orario di apertura presso l’Ufficio Certificazioni e Carte di Identità.
La firma deve essere apposta sul documento davanti all’Ufficiale d’Anagrafe o altro funzionario e non prima.
In caso di richiedente che, per motivi di salute non può recarsi presso l’ufficio, è necessario contattare l’ufficio anagrafe per informazioni sulle modalità di autentica al domicilio.
Cosa serve
Il documento di identità (carta di identità o equipollente).
Per l’autentica a domicilio occorre produrre un certificato medico che attesti l’impossibilità del richiedente a recarsi di persona presso l’Ufficio Anagrafe.
Cosa si ottiene
L’autentica di firma su un documento nei casi in cui è ammissibile
Sul documento si legalizza la firma, ma non si entra nel merito della veridicità del contenuto.
Tempi e scadenze
L’autentica è immediata salvo i casi di autentica al domicilio per la quale verrà fissato un appuntamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione.
L’autentica di firma è fatta a vista.
Quanto costa
€ 16,52 da pagarsi in ufficio mediante POS oppure in contanti, salvo esenzioni di legge.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
NON si possono legalizzare, in quanto non ricadono nelle previsioni di legge, firme apposte su dichiarazioni di volontà. Non si possono quindi legalizzare procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.P.R. n.445 /2000
Circolare Ministero dell'Interno n.10 del 30/07/1993
Reclami ricorsi opposizioni
Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Ricorso al Prefetto per i casi di competenza dell’Ufficiale di Anagrafe.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.