A chi è rivolto
Essere cittadino straniero e trovarsi in una delle condizioni sopra indicate.
In particolare si considera residente in Italia colui che risulta iscritto ininterrottamente nell'anagrafe di un Comune italiano ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno per il periodo previsto dalla legge.
Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando: a) la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile; b) i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno; c) le condizioni di residenza di cui al precedente punto b) relative ai genitori siano mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, purché: a) la posizione anagrafica dei genitori sia regolare; b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta un'irregolarità del permesso di soggiorno.
Descrizione
ACQUISTO CITTADINANZA
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza.
Può diventare cittadino italiano:
- il marito/moglie di un cittadino/a italiano/a se residente in Italia da almeno due anni, o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
- lo straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
- colui che è nato in Italia e ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
- il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto e alle relative procedure
RIACQUISTO CITTADINANZA
Può, inoltre, riacquistare la cittadinanza italiana:
- chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
- chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- chi dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
- ogni straniero (già cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
- chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al Sindaco, il quale provvede ad emettere un'attestazione di riacquisto di cittadinanza a norma dell'art. 16 del D.P.R. 572/1993.
Qualora il cittadino sia residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio, il quale provvede a tutti gli adempimenti, compresa la trasmissione della richiesta di trascrizione all'ultimo Comune di residenza in Italia.
Come fare
Nei casi indicati ai punti 1) 2) e 4) l'interessato deve presentare domanda in bollo alla Prefettura.
Nel caso previsto al punto 3 la richiesta va inoltrata al Sindaco.
Cosa serve
in aggiornamento
Cosa si ottiene
in aggiornamento
Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Il pagamento dell'imposta di bollo da 16 € e del contributo di 250 € si effettua tramite PagoPA, direttamente dal portale della cittadinanza, contestualmente alla presentazione della domanda.
Vincoli
Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana a norma dell'art.3 primo comma della L. n. 91 del 1992.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 5.2.1992, n. 91 (in vigore dal 16.8.92) - 'Nuove norme in materia di cittadinanza' (artt. nn. 5 e segg.).
- D.P.R. n. 572 del 12.10.1993.
- Parere Cons. Stato, Sez. I, 6 novembre 1996 n. 940.
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
- la rettificazione di un atto dello stato civile
- la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
- opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.