A chi è rivolto
Al cittadino straniero residente in Italia che si trova in una delle condizioni previste dalla legge. Si considera residente in Italia colui che per i periodi previsti dalla legge:
risulta iscritto senza interruzioni nell'anagrafe di un Comune italiano;
è in possesso di un valido permesso di soggiorno.
Il requisito della residenza per i minori stranieri è soddisfatto anche quando:
la nascita, avvenuta in Italia, è stata regolarmente denunciata all'ufficio di stato civile;
i genitori, al momento della nascita, sono entrambi iscritti in anagrafe ed in possesso di valido permesso di soggiorno
le condizioni di residenza dei genitori sono mantenute per tutto il periodo di tempo considerato dalla legge.
Possono, inoltre, ottenere la cittadinanza italiana i minori regolarmente immigrati in Italia, che non siano stati iscritti in anagrafe per inadempienza dei genitori, se:
la situaizione anagrafica dei genitori sia regolare;
è escluso che la mancata iscrizione del minore si al conseguenza di un'irregolarità del permesso di soggiorno.
Descrizione
ACQUISTO CITTADINANZA
Queste sono le principali ipotesi di acquisto della cittadinanza.
Può diventare cittadino italiano:
il marito/moglie straniero di un cittadino/a italiano/a, se residente in Italia da almeno due anni o se residente all'estero dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, anche adottati, dei coniugi (è necessario che al momento dell'adozione del decreto di acquisto della cittadinanza non vi sia stato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia la separazione personale dei coniugi);
il cittadino straniero residente in Italia da almeno dieci anni per i cittadini extracomunitari e quattro anni per i cittadini comunitari;
il cittadino straniero nato in Italia che ha mantenuto ininterrottamente la residenza sino al diciottesimo anno di età (la richiesta deve essere fatta fra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età);
il cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni.
Il Ministero dell'Interno emette il decreto di cittadinanza e il cittadino presta giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile che provvede alla trascrizione del decreto.
RIACQUISTO CITTADINANZA
Può riacquistare la cittadinanza italiana:
chi presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;
chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
chi dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza nel territorio della Repubblica;
ogni straniero (ex cittadino italiano) che, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, non ne fa espressa rinuncia nello stesso termine;
chi, avendola perduta per non avere ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.
In questi casi il riacquisto è automatico su richiesta dell'interessato al Sindaco, che emette un'attestazione di riacquisto di cittadinanza. Se il cittadino è residente all'estero la richiesta viene trasmessa al Consolato competente per territorio.
Come fare
Nei casi indicati ai punti 1) 2) e 4) l'interessato deve presentare domanda alla Prefettura.
Nel caso previsto al punto 3) la richiesta deve essere presentata al Sindaco.
Cosa serve
in aggiornamento
Cosa si ottiene
Se l'struttoria svolta dalla prefettura o dall'Ufficio Stato civile ha esito positivo, si ottiene la cittadinanza italiana.
Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Al momento della presentazione della domanda, da presentare on line attraverso il portale dedicato, devono essere versati l'imposta di bollo di16 € e il contributo di 250 € tramite PagoPA. direttamente dal portale.
Accedi al servizio
Casi particolari
Nel caso di adozione internazionale il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 5.2.1992, n. 91 (in vigore dal 16.8.92) - 'Nuove norme in materia di cittadinanza' (artt. nn. 5 e segg.).
- D.P.R. n. 572 del 12.10.1993.
- Parere Cons. Stato, Sez. I, 6 novembre 1996 n. 940.
Reclami ricorsi opposizioni
RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
Chiunque intenda promuovere:
- la rettificazione di un atto dello stato civile
- la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
- opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.
POTERE SOSTITUTIVO
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.