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Scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili al di fuori della pubblica fognatura

Servizio attivo

Dettagli

Informazioni per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili in recapiti diversi dalla pubblica fognatura

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che devono presentare delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, o assimilate alle domestiche, in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

Descrizione

Le aree non servite da pubblica fognatura, per le quali è possibile richiedere l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili in recapiti diversi dalla pubblica fognatura sono quelle nelle quali la fognatura pubblica sia ubicata ad una distanza dal fabbricato non inferiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.
Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo.
Sono aree non servite da pubblica fognatura anche quelle nelle quali i costi di allacciamento alla pubblica fognatura risultino insostenibili a causa di ostacoli di natura geomorfologica, naturalistica o antropica.
Tutti gli scarichi domestici o assimilabili che recapitano fuori dalla pubblica fognatura devono essere autorizzati dal Comune.
Si tratta di un'autorizzazione di natura ambientale, diversa da qualsiasi autorizzazione di natura edilizia, quali ad esempio la Concessione Edilizia o il Permesso di Costruire.
Tutti gli scarichi esistenti di reflui domestici o assimilati fuori dalla pubblica fognatura, alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, dovevano essere regolarmente autorizzati da questo Comune entro il 22/06/2008.
Tutti gli impianti di trattamento e smaltimento di reflui esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale dovevavno essere resi conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale entro il 15/03/2011.
Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate autorizzati dal competente ufficio comunale alla data del 16/03/2009 sono da ritenersi idonei qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.

L'allacciamento alla pubblica fognatura, qualora esistente nelle vicinanze, è obbligatorio.
Per informazioni in merito, contattare Publiacqua S.p.A. al numero verde 800.238.238 o consultare il sito di Publiacqua.

Come fare

Per la richiesta di autorizzazione e successive variazioni utilizzare gli appositi moduli presenti nella sezione Documenti e presentarli con una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
  • via posta ordinaria, al Comune di Sesto Fiorentino – Servizio Ambiente, in P.zza V. Veneto n. 1, Sesto Fiorentino;
  • consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo, in P.zza V. Veneto n. 1, Sesto Fiorentino.

Ogni variazione successiva al rilascio dell'autorizzazione che comporti modifiche qualitative o quantitative dello scarico deve essere autorizzata, pertanto deve essere presentata richiesta di autorizzazione per nuovo scarico.
Se la variazione non comporta modifiche, deve essere effettuata specifica comunicazione al Servizio Ambiente utilizzando il modulo B.

Variazione della titolarita' dell'autorizzazione allo scarico
Il cittadino deve comunicare ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere presentata dal precedente titolare entro 30 giorni dal subentro tramite il modulo F e dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 giorni dal subentro tramite il modulo E.
A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.

Piu' titolari di uno scarico
Se vi sono più titolari dello scarico, occorre allegare alla richiesta di autorizzazione il modulo D, uno per ogni titolare aggiuntivo.

Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche
Sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 nonché quelle di cui all'allegato 2 del DPGRT 46r/2008.
Qualora il titolare di un'attività non sia certo che gli scarichi possano essere assimilati ad acque reflue domestiche, deve presentare una istanza di assimilazione al SUAP prima della presentazione della domanda di autorizzazione. Il SUAP provvederà a trasmetterla alla Provincia di Firenze per accertare le competenze.

Dichiarazione di asseveramento
La conformità degli impianti alla normativa vigente deve essere attestata tramite una dichiarazione (relazione) di asseveramento rilasciata da parte di un tecnico abilitato, utilizzando il modulo C

Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale. Il rinnovo è tacito se le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi non sono variate rispetto allo stato di fatto autorizzato.

Cosa serve

  • Il modulo compilato e sottoscritto presente nella sezione Documenti a seconda della richiesta/comunicazione da presentare, in un numero di copie pari a quanto indicato nel modulo stesso
  • Gli allegati indicati nella modulistica
  • 1 marca da bollo da € 16,00 per la richiesta di autorizzazione allo scarico
  • 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico
     

Cosa si ottiene

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, o assimilate alle domestiche, in recapiti diversi dalla pubblica fognatura
L'autorizzazione può essere ritirata con una marca da bollo da Euro 16,00 dal titolare dello scarico o da terza persona munita di delega.

Tempi e scadenze

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso entro 45 giorni da tale data
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata risulti non conforme a quanto richiesto o, in generale, in caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente della necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 30 giorni. Tale termine potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.
I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate nel termine suddetto, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell’autorizzazione e l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quanto costa

Diritti di segreteria, per l’istruttoria realizzata dal Servizio Ambiente, pari ad € 40,00 da pagare attraverso il servizio on line pagoPA.
Marca da bollo Euro 16,00 per la richiesta di autorizzazione allo scarico
Marca da bollo Euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio politiche di sostenibilità ambientale, tutela del territorio e dell'ambiente, ciclo dei rifiuti, tutela degli animali, servizio idrico integrato e_mail

Documenti

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 152/2006
L.R. n. 20/2006
D.P.G.R.T. n. 46r/2008

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, ai sensi di legge.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

 

Ultimo aggiornamento:

31/01/2025, 10:07