Scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili al di fuori della pubblica fognatura
Dettagli
A chi è rivolto
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Descrizione
In data 20/10/2009 è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 69 la nuova versione del Regolamento Comunale recante norme procedurali per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.
Si ricorda che l'allacciamento alla pubblica fognatura, qualora esistente nelle vicinanze, è obbligatorio. Per informazioni in merito, contattare Publiacqua S.p.A. al numero verde 800.238.238 o consultare il sito di Publiacqua).
Tutti gli scarichi domestici o assimilabili che recapitano fuori dalla pubblica fognatura devono essere autorizzati dal Comune. E' un'autorizzazione ambientale, diversa da qualsiasi autorizzazione di natura edilizia, quali ad esempio la Concessione Edilizia o il Permesso di Costruire.
Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera b della Legge Regionale n. 20/2006 (pubblicata sul BURT n. 17 del 07/06/2006), entro il 22/06/2008 tutti gli scarichi esistenti di reflui domestici fuori dalla pubblica fognatura devono essere regolarmente autorizzati da questo Comune.
Ai sensi dell'art. 55 del DPGRT n. 46/2008, tutti gli impianti di trattamento e smaltimento di reflui esistenti devono essere resi conformi alle disposizioni contenute nel regolamento regionale stesso entro il 15/03/2011.
Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate autorizzati dal competente ufficio comunale alla data del 16/03/2009, sono da ritenersi idonei qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.
Come fare
Le modalità di presentazione della domanda, sono suddivise in base a:
a) a chi deve essere indirizzata la domanda;
b) le modalità di ottenimento dell'autorizzazione;
c) dove deve essere presentata la domanda.
Per i dettagli si veda l'art. 7 del Regolamento riportato in calce.
Ogni variazione successiva al rilascio dell'autorizzazione che comporti modifiche qualitative o quantitative dello scarico deve essere autorizzata; pertanto deve essere presentata richiesta di autorizzazione per nuovo scarico.
Se la variazione non comporta modifiche, deve essere effettuata specifica comunicazione al Servizio Ambiente utilizzando il modulo B .
VARIAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Il cittadino deve comunicare ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere presentata dal precedente titolare entro 30 giorni dal subentro tramite il modulo F e dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 giorni dal subentro tramite il modulo E.
A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.
PIU' TITOLARI DI UNO SCARICO
Se vi sono più titolari dello scarico, occorre allegare alla richiesta di autorizzazione il modulo D, uno per ogni titolare aggiuntivo.
ISTANZA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 nonché quelle di cui all'allegato 2 del DPGRT 46r/2008.
Qualora il titolare di un'attività non sia certo che gli scarichi possano essere assimilati ad acque reflue domestiche, deve presentare una istanza di assimilazione al SUAP prima della presentazione della domanda di autorizzazione. Il SUAP provvederà a trasmetterla alla Provincia di Firenze per accertare le competenze.
DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO
La conformità degli impianti alla normativa vigente deve essere attestata tramite una dichiarazione (relazione) di asseveramento rilasciata da parte di un tecnico abilitato, utilizzando il modulo C .
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale. Il rinnovo è tacito se le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi non sono variate rispetto allo stato di fatto autorizzato.
Cosa serve
I modelli sopra indicati sono reperibili, oltre che tramite internet, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), il Servizio Ambiente.
La richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere presentata, con le modalità di cui sopra, in un numero di copie pari a quanto indicato nella modulistica, di cui una in bollo (bollo di legge).
Al fine di evitare spiacevoli ritardi nell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilabili fuori dalla pubblica fognatura, verificare di aver completato in ogni sua parte il modulo prestampato di presentazione della domanda, di aver allegato tutta la documentazione richiesta e di aver fornito tutte le informazioni richieste nelle eventuali relazioni tecniche. In caso contrario, la procedura sarà sospesa fino alla presentazione delle integrazioni richieste o al decadimento dei termini.
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione l'attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria, pari a a 40,00 €, tramite bollettino di conto corrente postale prestampato, il cui fac simile è riportato nella pagina o presso la tesoreria comunale avendo cura di indicare il numero di accertamento
Procedure collegate all'esito
Ritiro dell'autorizzazione
L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune in bollo (bollo di legge a carico del richiedente) e può essere ritirata dal titolare dello scarico o da terza persona munita di delega
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
- D. Lgs. n. 152/2006
- L.R. n. 20/2006
- D.P.G.R.T. n. 46r/2008
Reclami ricorsi opposizioni
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971