Piano di Investigazione Ambientale
Dettagli
A chi è rivolto
Devono presentare il Piano di Investigazione Ambientale, con riferimento al Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti – terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati:
- i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento sono tenuti a presentare al Comune un apposito piano d’investigazione
- tutte le attività classificabili con codici ISTAT di cui alla tavella G del paragrafo 10.3.1.1 e le attività classificabili nelle liste delle estensioni dei censimenti (tabella E) di cui al paragrafo 10.2 e le attività che utilizzano serbatoi interrati senza doppia camera e/o depositi di liquidi pericolosi ai sensi della normativa in materia di etichettatura, appoggiati direttamente sul suolo, all’atto della cessazione dell’attività e/o del trasferimento della medesima da un luogo ad un altro (diverso dal primo) devono predisporre in piano di investigazione ambientale.
Ne consegue che il Piano di Investigazione, qualora non sia stato presentato all’atto di cessazione dell’attività e/o trasferimento della medesima da un luogo ad un altro, debba essere presentato dal proponente di interventi di riconversione di aree che comportino cambio di destinazione d’uso da industriale/commerciale/artigianale a residenziale, verde pubblico o privato, anche se il sito non rientra nel censimento del piano provinciale o del piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati. Il proponente deve pertanto presentare un apposito piano di investigazione per accertare che l'area interessata rispetti i livelli di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC), previsti per la specifica destinazione d'uso dal Decreto legislativo 03/04/2006, n.152.
Come fare
In caso di obbligo di presentazione, il Piano di Investigazione Ambientale deve essere inoltrato al Comune tramite PEC protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
L’iter amministrativo è composto dalle seguenti fasi:
- presentazione al Comune del Piano
- valutazione di Arpat del Piano presentato
- assenso del Comune all’esecuzione delle indagini proposto, a seguito del parere favorevole di Arpat
- esecuzione delle indagini in contraddittorio con Arpat, dandone preavviso di almeno 10 giorni
- presentazione al Comune di una relazione finale con gli esiti delle indagini eseguite e dei risultati analitici
- atto del Comune sulla non necessità di bonifica del sito, nel caso in cui tutti i valori di concentrazione delle sostanze indagate risultino inferiori ai limiti normativi per la specifica destinazione d’uso del sito
- apertura del procedimento di bonifica, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui anche un solo valore di concentrazione delle sostanze indagate risulti superiori al limite normativo per la specifica destinazione d’uso.
Cosa serve
Per i contenuti del Piano di Investigazione il proponente può fare riferimento all’allegato 2 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Cosa si ottiene
Il procedimento amministrativo si conclude con una presa d'atto esplicita del Comune in merito a quanto dichiarato dall'interessato.
Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- D. Lgs. 152/2006
- L.R. 25/98
- D.P.G.R.T. 14r/2004
- D.C.R.T. 384/99 Piano Regionale per la gestione dei rifiuti – terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati
- D.C.P. 46/2004 Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti – terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati