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Impianti di riscaldamento: autorizzazione per accensione

Servizio attivo

Dettagli

Il Comune di Sesto Fiorentino è classificato in zona climatica D dove il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati è dal 8 novembre al 7 aprile.

A chi è rivolto

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Descrizione

Il Comune di Sesto Fiorentino è classificato in zona climatica D dove il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati è dal 8 novembre al 7 aprile.

La durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termiciè di 11 ore distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata dalle ore 5 alle ore 23 con una temperatura stabilita di :

  • 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

  • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

DEROGHE
Al di fuori del periodo di attivazione, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera di massimo 6 ore.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.

Come fare

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Accedi al servizio

Via Dante Alighieri 8

Ulteriore sede Uffici Comunali

Via Dante Alighieri 8 - 50019 Sesto Fiorentino

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio politiche di sostenibilità ambientale, tutela del territorio e dell'ambiente, ciclo dei rifiuti, tutela degli animali, servizio idrico integrato e_mail

Normativa di riferimento

D.P.R. n.412/1993 – artt. 2, 3 e 4 – allegato A
D.P.R. n.74/2013 – artt. 3, 4 e 5
D.P.G.R. 3 marzo 2015 n. 25/R – art. 6
Decreto ministeriale del 6/10/2022 n.383

Schede collegate

Adempimenti per i possessori di impianti termici

Per impianti termici civili si intendono gli impianti termici la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione degli ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
Ultimo aggiornamento:

02/12/2024, 12:37