Edilizia - Certificazione energetica degli edifici
Dettagli
A chi è rivolto
L'APE deve essere rilasciato da un soggetto certificatore in possesso dei requisiti di legge.
Descrizione
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere redatto per nuove costruzioni, ristrutturazione di edifici, stipula di atti di compravendita e di locazione.
Dal 1° gennaio 2017, a seguito della l.r. 85/2016, cessa l'obbligo di invio al Comune di copia dell'APE in caso di compravendita o locazione.
Come fare
L'APE deve essere firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net. Non è prevista modulistica specifica di accompagnamento.
Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Il deposito non e' soggetto a costi.
Procedure collegate all'esito
Gli APE depositati nell'anno precedente sono soggetti a controllo mediante sorteggio effettuato da apposita commissione nominata con Determina Dirigenziale n. 72 R.G. 323 del 03/04/2015.
Accedi al servizio
Vincoli
Dal 01/10/2015 e' entrata in vigore la nuova modulistica per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica.
Ulteriori informazioni
Il 15/07/2015 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 della G.U. i nuovi decreti sull'efficienza energetica riguardanti le nuove modalita' di calcolo e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
Il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica al nuovo quadro normativo.
Con il terzo decreto sono state aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica.
I nuovi decreti sono entrati in vigore il 01/10/2015.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Decreti 26/06/2015 Ministero dello Sviluppo Economico
G.U. 15/07/2015 S.O. n 39
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.