A chi è rivolto
Soggetti tenuti al pagamento
I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono:
il proprietario d’immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
il genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice ed assegnatario della casa familiare;
il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
l’assegnatario di alloggio, a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto;
il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto;
il chiamato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della successione, in caso di accettazione dell’eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari;
la società proprietaria degli immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari, in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria.
Come fare
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso (per periodi superiori a 15 giorni si calcola 1 mese intero).
Immobili esenti
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricole appartenenti alla Cat. D/10 nonchè per gli immobili ad uso abitativo, adibiti ad alloggio dei dipendenti, dotati del requisito di ruralità attribuito dall'Agenzia del Territorio;
- Terreni agricoli;
- Immobili di proprietà di enti pubblici utilizzati per fini istituzionali;
- Fabbricati destinati a usi culturali;
- Fabbricati destinati all'esercizio del culto o ad attività di associazioni con finalità prive di lucro.
Abitazione principale e pertinenze
L'abitazione principale è l'unica unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dal pagamento dell'IMU, tranne quelle accatastate in categoria A1/A8/A9.
All'abitazione principale può essere associata una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2 (magazzini e locali di deposito);
C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale e possedute, anche in parte, dallo stesso soggetto passivo che possiede l’abitazione principale.
Casi di assimilazione alla abitazione principale
Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale anche:
l'unica unità immobiliare non di lusso posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le unità immobiliari non di lusso appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
l’unico immobile non di lusso, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
Riduzione della base imponibile
L’imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 31 lettera a) e b) della legge 5.8.1978, n° 457, dall’art. 2 della L.R. 21.5.1980, n° 59 e relativo allegato.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche: a) - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) - edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove non espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità;
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
L’inagibilità o inabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ect. attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità). La dichiarazione deve essere allegata all’obbligatoria dichiarazione Imu relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
La medesima riduzione del 50% della base imponibile si applica anche per i fabbricati di interesse storico e/o artistico. In questo caso, se l'informazione non è già inserita nella banca dati del Comune, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU alla quale deve allegare la documentazione comprovante tale caratteristica.
1. Abitazioni e relative pertinenze affittate a canone concordato (art.2 comma 3 della L. 431/98)
Per le abitazioni e le relative pertinenze affittate a canone concordato a persone che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica il Comune di Sesto Fiorentino ha deliberato un'aliquota agevolata del 6 per mille. Per l'anno 2016, con la legge di stabilità, è stato previsto una ulteriore riduzione del 25% dell'aliquota deliberata dal comune. Per cui l'aliquota da applicare è il 4.5 per mille, per ottenere tale riduzione è obbligatoria la richiesta con allegata copia del contratto da presentare entro il 16 di dicembre dell'anno in corso.
2. Abitazione e pertinenze date in uso gratuito genitori/figli (comodato gratuito)
L'abitazione e le relative pertinenze date in uso gratuito fra genitori e figli possono usufruire dell'abbattimento della base imponibile del 50% solo se hanno tutte le seguenti caratteristiche:
non devono essere in cat. A1/A8/A9;
solo fra genitori e figli, entrambi residenti a Sesto Fiorentino;
chi concede la casa in comodato non può avere altre proprietà ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale, ad accezione della sua abitazione principale e di quella data in comodato
i contratti di comodato devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate e valgono dalla data di registrazione (costo della registrazione euro 232,00)
dopo aver effettuato la registrazione, colui che concede l'abitazione in uso gratuito, deve obbligatoriamente presentare la Dichiarazione Imu entro il 30/06/2018.
Rimane comunque in vigore l'aliquota agevolata del 7.6 per mille per uso gratuito genitori/figli entrambi residenti a Sesto Fiorentino, deliberata dal comune, senza i requisiti sopra citati ad eccezione della presentazione dell'autocertificazione (se non presentata gli anni precedenti).
L'agevolazione per comodato gratuito non si può applicare in caso di concessione in comodato gratuito tra comproprietari del medesimo immobile, visto il principio di diritto enunciato con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022, in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento.
Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
Le aliquote sono riportate nel volantino.
Accedi al servizio
Vincoli
Ravvedimento operoso
Nel caso di parziale o omesso versamento dell'imposta il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso". Le modalità sono indicate nel modello allegato.
Ulteriori informazioni
Calcolo dell'imposta
Per effettuare il calcolo dell’imposta da pagare è necessario:
1) determinare il valore degli immobili:
- Per le aree fabbricabili: il valore è quello venale in comune commercio. Il Comune ha definito i valori minimi da applicare con Delibera consultabile sul sito del Comune – IMU- Norme generali – fra i documenti scaricabili.
- Per i fabbricati: rivalutare del 5% la rendita catastale dell’immobile
- Per i terreni non agricoli: la base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25%
2) Rivalutare il valore dell'immobile moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusa la Cat. A/10) e delle Cat. C/2, C/6, C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle Cat. C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati della Cat. A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la Cat. D/5):
- 55 per i fabbricati della Cat. C/1;
- 135 per i terreni non agricoli;
Per i fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto (quindi senza rendita), il valore si rileva dalle scritture contabili e deve essere aggiornato annualmente secondo coefficienti stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3) Ottenuto il valore finale si applica l’aliquota di riferimento;4) Dal risultato si sottraggono le eventuali detrazioni spettanti.
E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili. In questo caso deve essere presentata richiesta entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta.
La medesima riduzione del 50% della base imponibile si applica anche per i fabbricati di interesse storico e/o artistico. In questo caso, se l'informazione non è già inserita nella banca dati del Comune, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU alla quale deve allegare la documentazione comprovante tale caratteristica.
I versamenti possono non essere eseguiti se l’imposta complessivamente dovuta nell’anno non supera euro 12,00.
Per facilitare i contribuenti è attiva la possibilità di effettuare il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24 utilizzando il link per il calcolo on line riportato di fianco.
Pagamento con il modello F24
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante il Modello F24 presso gli sportelli bancari, gli uffici postali e i canali abilitati a riceverli utilizzando i codici riportati di seguito:
- 3912 abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
- 3913 fabbricati rurali
- 3916 aree edificabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 per i fabbricati di categoria catastale D - Stato
- 3930 per i fabbricati di categoria catastale D - Comune
- 3939 per gli immobili merce
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
D.Lgs. n. 23/2011;
D.Lgs. n. 504/1992, limitatamente alle norme compatibili;
Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U approvato con Delibera CC. 19 del 14/03/2012;
Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 28 aprile 2016 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2016, valide anche per l'anno 2018
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Per eventuali richieste di riesame, opportunamente motivate e documentate, è possibile presentare istanza di Autotutela, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, direttamente presso l'ufficio protocollo oppure tramite raccomandata ar o al seguente indirizzo Pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.
La richiesta di riesame non comporta la sospensione / interruzione dei termini per la proposizione del ricorso.
Nel caso in cui si intenda contestare l'atto emesso dall'Ente, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, con le modalità di cui al D.Lgs. 546/92 alla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE, Via Passavanti 2. Il ricorso, previo pagamento di contributo unificato, dovrà essere notificato a questo Comune, a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. oppure mediante consegna diretta o spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e potrà contenere anche una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla precedente scadenza, a pena di inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546/92.