A chi è rivolto
Possono presentare la domanda: il proprietario, il comproprietario, il conduttore/l’inquilino titolare del contratto di locazione o comodato, il comodatario, l’usufruttuario, il titolare di nuda proprietà, l’ospite dell’alloggio.
Descrizione
L’attestazione di idoneità abitativa è un certificato che serve per:
attestare il numero massimo degli occupanti di un alloggio per permesso di soggiorno per lavoro subordinato, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, flussi di ingresso per lavoro, regolarizzazione 2020;
attestare i requisiti igienico-sanitari (per i casi di richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare o istanze cd. di coesione familiare, dette anche ricongiungimento familiare in deroga).
Si considerano vani utili quelli non inferiori ai 9 mq e la cucina non inferiore ai 14 mq; non si considerano i servizi, corridoi, ingressi, disimpegni, ripostigli, vani scale; l’altezza minima è 2.70 m; i vani con superficie minima di 9 mq si considerano idonei per una persona e i vani con una superficie minima di 14 mq si considerano idonei per due persone .
Come fare
La domanda si presenta utilizzando unicamente la modalità on line, accedendo alla piattaforma dedicata con SPID o con Tessera Sanitaria Elettronica attivata.
Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.
Cosa serve
Documentazione da presentare
Documento di identità
Titolo di soggiorno in corso di validità (per cittadini stranieri)
Planimetria dell’alloggio aggiornata, tramite
1. Fotocopia integrale (non trasmessa via Fax) della planimetria catastale, oppure fotocopia della planimetria allegata all’ultima pratica edilizia di riferimento per l’alloggio;
2. Rilievo in originale in scala 1:100 redatto da un tecnico abilitato all’esercizio della professione (Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito Edile) debitamente quotato;Copia dell’atto di compravendita, contratto di locazione o sub locazione (in questo caso si allega anche copia dell’atto di locazione), comodato d’uso o altro titolo che dimostra l’uso dell’alloggio con documenti di registrazione o proroga;
Dichiarazione di ospitalità (MODELLO 4), nel caso in cui il richiedente sia ospite nell’alloggio;
Dichiarazione sostitutiva del proprietario dell’alloggio (MODELLO 3) sulla conformità dell’alloggio alla planimetria catastale allegata alla domanda e ai requisiti igienico-sanitari vigenti per l’edilizia residenziale solo per i casi di Richiesta di attestazione per ricongiungimento familiare o per istanze cd. di coesione familiare (dette anche ‘ricongiungimento familiare in deroga’).
Marca da bollo da 16 euro, da apporre e annullare su apposito modulo scaricabile dalla piattaforma on line.
N.B. la documentazione allegata deve essere ben leggibile e prodotto in fotocopia e non con foto fatte da cellulare
Cosa si ottiene
Attestazione idoneità abitativa con validità di 6 mesi.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Una marca da bollo da 16.00 euro da apporre al momento dell’invio della domanda e una marca da bollo da 16.00 euro da presentare al momento del ritiro dell’attestazione
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Aiuto alla compilazione
Per l’aiuto alla compilazione i cittadini possono rivolgersi su appuntamento al servizio di assistenza alla compilazione delle domande on line, che riceve il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la sede di via Fratti 1. Per prenotare un appuntamento telefonare al numero 0554496235 dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
- art. 103 D.L. 34/2020
- D.M. 5 luglio 1975
Reclami ricorsi opposizioni
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione /notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
In alternativa può essere presentato ricordo al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.