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SUAP - Mercatini dei non professionisti - rilascio tesserino

Servizio attivo

Dettagli

La Regione Toscana con la Legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT in data 29/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i c.d. “non professionisti”  i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da ...

A chi è rivolto

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Descrizione

La Regione Toscana con la Legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT in data 29/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i c.d. “non professionisti”  i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).
Secondo la legge regionale devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza, o per i soggetti non residenti in Toscana dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione alla quale si chiede di partecipare.

Come fare

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Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Accedi al servizio

Vincoli

L'art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

  1. partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis (mercatini dei non professionisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
  2. in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
  3. venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP - Commercio in area pubblica, polizia amministrativa

Orari:
Aperto su appuntamento da prenotare:
Telefonicamente ai numeri dei referenti oppure telefonando al numero 055055.
Tramite mail all'indirizzo suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it precisando l’oggetto della richiesta di informazioni.

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento e principali requisiti ed obblighi a carico di ciascun operatore “non professionista” - L.R. n. 62/2018 art. 40 bis

  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del della L.R. 62/2018 Codice regionale del Commercio;
  • essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
  • ai fini del rilascio del tesserino stesso, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  • in occasione di ogni manifestazione ciascun non professionista è tenuto a consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico)
  • non può partecipare a più di  10 (dieci) manifestazioni in un anno;
  • non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
  • alle merci in vendita ciascun non professionista è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

18/12/2024, 16:21