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Impatto acustico

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Dettagli

La documentazione di previsione di impatto acustico (VIAC) è disciplinata, in via generale, dalla L. 447/1995, la quale introduce la necessità per alcune tipologie di opere specificatamente indicate (art. 8, co. 2), oltre a tutte le attività che richiedono un titolo abilitativo (art. 8, co. 4), ...

A chi è rivolto

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Descrizione

La documentazione di previsione di impatto acustico (VIAC) è disciplinata, in via generale, dalla L. 447/1995, la quale introduce la necessità per alcune tipologie di opere specificatamente indicate (art. 8, co. 2), oltre a tutte le attività che richiedono un titolo abilitativo (art. 8, co. 4), di predisporre la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Analoghe previsioni, con alcune ulteriori precisazioni, sono contenute nella L.R. 89/1998.

Nello specifico:

  • ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, co. 2, della L. 447/1995 e 12, co. 2, della L.R. 89/1998, i titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall’art. 8, co. 2, della L. 447/1995 (ovvero, per quanto espressamente di competenza del SUAP, discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi) devono trasmettere a corredo degli stessi apposita documentazione di impatto acustico;

  • ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 co. 4, della L. 447/1995 e 12, co. 4 e 5, della L.R. 89/1998, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa;

  • ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 co. 6, della L. 447/1995 e 12, co. 6, della L.R. 89/1998, oltre alla documentazione di impatto acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal Piano comunale di classificazione acustica, deve essere presentata altresì la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

Come fare

La VIAC deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale regionale STAR.

In base alla normativa vigente, a parte i progetti di cui agli artt. 8, co. 2, della L. 447/1995 e 12, co. 2, della L.R. 89/1998, per i quali la VIAC deve essere predisposta indipendentemente da altri procedimenti autorizzatori, nei rimanenti essa si innesta nei procedimenti amministrativi di natura autorizzatoria o SCIA previsti dalle normative specifiche di settore per l’avvio delle rispettive attività.

Ai sensi dell’art. 8, co. 5, della L.R. 447/1995, la documentazione di impatto acustico è resa sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, attualmente contenuti nella D.G.R.T. 857/2013, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

ATTIVITÀ CHE NON SUPERANO I LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
Ai sensi dell’art. 12, co. 6 quater, della L.R. 89/1998, così come modificato a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 227/2011, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal Piano comunale di classificazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, sulla base di valutazione di un tecnico competente in acustica ambientale, da conservarsi a cura del richiedente.

Laddove la VIAC sia prevista nell’ambito di altri procedimenti, il richiedente attiva l’endoprocedimento “AD COM 02 - Comunicazione di impatto acustico” e allega il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile nella sezione “Allegati”, debitamente compilato nelle parti di interesse e sottoscritto.

Laddove, invece, la VIAC sia presentata autonomamente, una volta selezionato il codice regionale corrispondente all’attività e compilato il modulo principale dell’istanza, il richiedente seleziona l’opzione “Adempimenti tecnici ed amministrativi”, attiva l’endoprocedimento “AD COM 02 - Comunicazione di impatto acustico” e allega il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile nella sezione “Allegati”, debitamente compilato nelle parti di interesse e sottoscritto.

L’art. 3, co. 1, let. e), del D.P.R. 59/2013 prevede, altresì, la facoltà per i gestori delle piccole e delle medie imprese (PMI), nonché degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, alla comunicazione di cui all'art. 8, co. 4, della L. 447/95. Resta ferma, nel caso di specie, la possibilità, ai sensi dell’art. 3, co. 3, del D.P.R. 59/2013, di non avvalersi dell’AUA.

Nel caso in cui il richiedente intenda presentare istanza di AUA, attiva l’endoprocedimento “AMB 10.1 - AUA (escluso Gestori Servizio Idrico Integrato)”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.

ATTIVITÀ CHE SUPERANO I LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del D.P.R. 227/2011, in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano comunale di classificazione acustica è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, co. 6, della L. 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Il richiedente attiva l’endoprocedimento “AD COM 01 - Nulla osta di impatto acustico” e allega il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile nel riquadro a destra, debitamente compilato e sottoscritto.

L’art. 3, co. 1, let. e), del D.P.R. 59/2013 prevede che i gestori delle piccole e delle medie imprese (PMI), nonché degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentino domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al nulla osta di cui all'art. 8, co. 6, della L. 447/95. Resta ferma, nel caso di specie, la possibilità, ai sensi dell’art. 3, co. 3, del D.P.R. 59/2013, di non avvalersi dell’AUA. Nel caso in cui il richiedente intenda presentare istanza di AUA, attiva l’endoprocedimento “AMB 10.1 - AUA (escluso Gestori Servizio Idrico Integrato)”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.

Qualora una delle suddette attività apporti delle modifiche tali da richiedere il rilascio di un nulla-osta da parte del Comune, dovrà preventivamente presentare, in ogni caso, la documentazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica, corredata della documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti

A tal proposito, una volta selezionato il codice regionale corrispondente all’attività e compilato il modulo principale dell’istanza, il richiedente seleziona l’opzione “Adempimenti tecnici ed amministrativi”, attiva l’endoprocedimento “AD COM 01 - Nulla osta di impatto acustico” e allega il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile nel riquadro a destra, debitamente compilato nella parte di interesse e sottoscritto; laddove, invece, intenda avvalersi dell’AUA, attiva l’endoprocedimento “AMB 10.1 - AUA (escluso Gestori Servizio Idrico Integrato)”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.

Esclusioni
Ai sensi dell’art. 12, co. 6 ter, della L.R 89/1998, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011.

Non rientrano nell’esclusione ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, per i quali, invece, permane l’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico nelle modalità indicate in precedenza.

Qualora una delle suddette attività sia già avviata e intenda utilizzare impianti di diffusione sonora, ovvero intenda svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dovrà preventivamente presentare, in ogni caso, la documentazione di impatto acustico.

A tal proposito, una volta selezionato il codice regionale corrispondente all’attività e compilato il modulo principale dell’istanza, il richiedente seleziona l’opzione “Adempimenti tecnici ed amministrativi”, attiva l’endoprocedimento “AD COM 02 - Comunicazione di impatto acustico” e allega il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile nella sezione “Allegati”, debitamente compilato nella parte di interesse e sottoscritto; laddove, invece, intenda avvalersi dell’AUA, attiva l’endoprocedimento “AMB 10.1 - AUA (escluso Gestori Servizio Idrico Integrato)”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Normativa di riferimento

  • L. 447/1995

  • L.R. 89/1998

  • D.P.R. 277/2011

  • D.P.R. 59/2013

  • D.G.R.T. 857/2013

  • Regolamento acustico comunale

  • Piano comunale di classificazione acustica

Reclami ricorsi opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 104/2010. In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Schede collegate

Zonizzazione acustica

Il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato la Zonizzazione Acustica del territorio con Delibera C.C. n. 11 del 23/2/2005.
Ultimo aggiornamento:

18/12/2024, 16:09