Direttore e/o Istruttore di tiro
Dettagli
A seguito delle modiche intervenute al Tulps (L. 4 aprile 2012, n. 35) l'autorizzazione ha validità ...
A chi è rivolto
Per svolgere l’attività di Direttore e/o Istruttore di tiro è necessario richiedere l’autorizzazione allo svolgimento; a tal fine l’interessato deve dichiarare:
- che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art 10 della L. 575/65 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e 6 (antimafia);
- di non aver riportato condanne penali nè di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca i sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività ( artt.11 e 43 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S).
Deve inoltre essere in possesso dei requisiti specifici all'attività di tiro ed uso delle armi allegando copia dell'idoneità tecnica all'esercizio dell'attività di direttore di tiro rilasciata dal Tiro a Segno Nazionale e, se non in possesso di porto d'armi in corso di validità, copia della certificazione sanitaria di idoneità all'uso delle armi da fuoco rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.
Descrizione
I Direttori ed Istruttori di Tiro devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
A seguito delle modiche intervenute al Tulps (L. 4 aprile 2012, n. 35) l'autorizzazione ha validità triennale e deve quindi essere rinnovata presentando la domanda di rinnovo prima della data di scadenza.
Come fare
Tramite portale telematico STAR selezionando il seguente percorso:
S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI - 96 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA - 96.0 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA - 96.09.06R - ISTRUTTORE E DIRETTORE DI TIRO A VOLO - Adempimenti tecnici
Selezionare quindi l'endoprocedimento GEN 01 o GEN 02 e, al momento della compilazione delle schede proposte dal sistema, allegare la domanda completa della documentazione richiesta sottoscritta digitalmente dall'interessato o da un intermediario munito di procura speciale.
Cosa serve
- Modulo di domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di direttore e/o istruttore di tiro (allegato)
- Copia dell' Idoneità tecnica all'esercizio dell'attività di direttore di tiro rilasciata dal Tiro a Segno Nazionale –
- Copia della Certificazione sanitaria di idoneità all'uso delle armi da fuoco rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale - se non in possesso di porto d'armi in corso di validità
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Per il rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha validità triennale dalla data del rilascio e deve essere rinnovata mediante presentazione di domanda di rinnovo corredata dalla dichiarazione del Tiro a Segno Nazionale relativo all'idoneità tecnica e dal certificato medico di idoneità psico-fisica rilasciato dall'Ufficio Sanitario dell'AUSL o dall'Ospedale Militare o da Altra Autorità competente. La scadenza della licenza è strettamente subordinata alla certificazione dell'idoneità psico-fisica che ha validità 12 mesi, pertanto il certificato medico deve essere inoltrato tempestivamente al Comune con la richiesta di rinnovo della licenza
I moduli sono pubblicati nella sezione "modulistica" accessibile da questa pagina.
Cosa si ottiene
.
Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
1 marca da bollo da Euro 16,00
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
TULPS (R.D. 773/1931)
L. 110/1975
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.