Vendita o locazione alloggi in piani per edilizia residenziale sociale convenzionata
Dettagli
A chi è rivolto
Ai proprietari di immobili ricompresi nelle quote di edilizia convenzionata all’interno di Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero e Progetti Unitari Convenzionati in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stipulata tra la ditta edificatrice ed il Comune che intendono alienare o locare l’immobile.
Descrizione
Il proprietario che intenda vendere o locare una unità immobiliare ricadente nelle quote di edilizia convenzionata all'interno dei piani indicati in precedenza è tenuto ad osservare le specifiche obbligazioni discendenti dalla convenzione tra la ditta edificatrice e il Comune.
I vincoli alla cessione riguardano:
- i soggetti ai quali si può vendere o locare l’immobile (l’acquirente o il locatario deve possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla convenzione);
- l’intervallo di tempo minimo, entro il quale la vendita o la locazione non è consentita (non prima dei 5 anni dalla data di prima assegnazione);
- il prezzo massimo di vendita, per tutta la durata della convenzione;
- il canone massimo di locazione.
Nei primi cinque anni dalla data di prima acquisizione (prima cessione da parte del costruttore o cooperativa edificatrice) non è consentita la vendita dell’immobile, fatto salvo l’ottenimento, da parte del Comune, dell’autorizzazione in deroga per i soli casi previsti dalla convenzione.
Nei primi cinque anni dalla data di prima acquisizione non è ammessa la locazione e non sono previste deroghe.
Come fare
Un tecnico abilitato deve verificare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni presenti nella convenzione e presentare la comunicazione del prezzo massimo di vendita/locazione, unitamente alla documentazione tecnica, al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio.
La richiesta deve essere sottoscritta digitalmente e inoltrata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
Cosa serve
Istanza compilata utilizzando la modulistica dedicata a cui devono essere allegati i documenti presenti alla voce “Documenti” e rispettivamente:
- Cessione per un importo non superiore al prezzo massimo di vendita, la documentazione da presentare è la seguente:
- Comunicazione prezzo massimo di vendita
- Asseverazione determinazione prezzo vendita
- Dichiarazione sostitutiva acquirente
- Relazione di calcolo del prezzo massimo di vendita redatta dal tecnico (relazione accompagnatoria da redigere a cura del Tecnico asseverante, in forma libera)
- Procura speciale per l’invio telematico
- Modello altri titolari (nel caso vi siano più titolari del diritto di proprietà/superficie)
- Cessione per un importo superiore al prezzo massimo di vendita, la documentazione da presentare è la seguente:
- Comunicazione vendita prezzo superiore
- Asseverazione determinazione costo di costruzione
- Dichiarazione sostitutiva acquirente
- Relazione di calcolo del costo di costruzione dovuto redatta dal tecnico (relazione accompagnatoria da redigere a cura del Tecnico asseverante, in forma libera)
- Procura speciale per l’invio telematico (nel caso di invio tramite Pec della documentazione)
- Modello altri titolari (nel caso vi siano più titolari del diritto di proprietà/superficie)
- Ricevuta di versamento degli oneri dovuti
Nei due casi di seguito indicati devono essere presentati ulteriori documenti:
- in caso di cessione prima dei cinque anni dalla prima acquisizione è necessario presentare anche “Dichiarazione sostitutiva per vendita prima dei 5 anni”;
- in caso di cessione in locazione è necessario presentare la “Comunicazione locazione a soggetti privi di requisiti soggettivi.
Cosa si ottiene
Viene rilasciato un visto con indicazione del prezzo massimo di vendita oppure la quantificazione del costo di costruzione dovuto per la vendita ad un prezzo superiore a quello massimo.
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni dall’istanza l’ufficio provvede a verificare la completezza formale della documentazione presentata, la correttezza delle determinazioni effettuate e al rilascio del visto, salvo interruzione dei tempi per necessità di integrazioni dell’istanza.
Quanto costa
Non sono previsti costi per l’istruttoria delle istanze.
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Ulteriori informazioni
Al fine di facilitare la determinazione dell’importo massimo e la susseguente verifica dell’ufficio si invita ad utilizzare i prospetti per autocalcolo (fogli di calcolo).
- Gli atti di compravendita non possono essere stipulati prima dell’ottenimento del visto del comune.
- Il prezzo massimo di vendita è attualizzato mediante l’applicazione degli indici ISTAT esistenti al momento del calcolo e deprezzato per vetustà, quindi deve essere calcolato non prima di 30 giorni dalla presentazione al Comune.
- I valori OMI assunti per la determinazione del prezzo massimo di vendita devono essere quelli aggiornati al momento della loro utilizzazione.
- I valori accertati nell’istanza conservano validità per 180 giorni dalla data emissione del visto.
- In caso di accertata dichiarazione infedele si provvederà, oltre a procedere nei confronti del tecnico ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, a dare comunicazione all’interessato ed al notaio rogante per la verifica dell’eventuale sussistenza di profili di nullità dell’atto di vendita.
- Il rogito o altro atto di trasferimento di diritti reali, successivo alla prima assegnazione, dovrà essere trasmesso a cura della parte cedente al comune entro 60 giorni dalla data della stipula.
- La mancata trasmissione entro il termine suddetto comporterà la corresponsione di una penale pari a € 516.46.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.