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Vendita o locazione alloggi edilizia economico popolare (PEEP)

Servizio attivo

Dettagli

Gli immobili ricompresi nei Piani PEEP devono osservare specifiche obbligazioni discendenti dalla convenzione tra la ditta edificatrice e il Comune.

A chi è rivolto

Al proprietario di una unità immobiliare edificata su un terreno concesso in diritto di proprietà o in diritto di superficie, ricadente all’interno di Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) che intende alienare o locare l’immobile.

Descrizione

Il proprietario di una unità immobiliare edificata su un terreno concesso in diritto di proprietà o in diritto di superficie, ricadente all’interno di Piani di edilizia economica e popolare (PEEP), che intenda vendere o locare il suddetto immobile è tenuto ad osservare le specifiche obbligazioni discendenti dalla convenzione tra la ditta edificatrice e il Comune ovvero quelle di eventuali convenzioni modificative successive.

I vincoli alla cessione riguardano:

  • i soggetti ai quali si può vendere o locare l’immobile (l’acquirente o il locatario deve possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla convenzione);
  • l’intervallo di tempo minimo, entro il quale la vendita o la locazione non è consentita;
  • il prezzo massimo di vendita;
  • il canone massimo di locazione (ove consentita).

Come fare

Un tecnico abilitato deve verificare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni presenti nella convenzione e presentare la comunicazione del prezzo massimo di vendita/locazione, unitamente alla documentazione tecnica, al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio.
La richiesta deve essere sottoscritta digitalmente e inoltrata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

 

Cosa serve

Istanza compilata utilizzando il modello dedicato a cui devono essere allegati i documenti presenti al paragrafo “Documenti ” e rispettivamente:

  1. Cessione per un importo non superiore al prezzo massimo di vendita, la documentazione da presentare è la seguente:
    • Comunicazione prezzo massimo di vendita
    • Asseverazione determinazione prezzo vendita
    • Dichiarazione sostitutiva acquirente
    • Relazione di calcolo del prezzo massimo di vendita redatta dal tecnico (relazione accompagnatoria da redigere a cura del Tecnico asseverante, in forma libera)
    • Procura speciale per l’invio telematico
    • Modello altri titolari (nel caso vi siano più titolari del diritto di proprietà/superficie)
       
  2. Cessione per un importo superiore al prezzo massimo di vendita, la documentazione da presentare è la seguente:
    • Comunicazione vendita prezzo superiore
    • Modello altri titolari (nel caso vi siano più titolari del diritto di proprietà/superficie)
    • Asseverazione determinazione costo di costruzione
    • Dichiarazione sostitutiva acquirente
    • Relazione di calcolo del costo di costruzione dovuto redatta dal tecnico (relazione accompagnatoria da redigere a cura del Tecnico asseverante, in forma libera)
    • Procura speciale per l’invio telematico (nel caso di invio tramite Pec della documentazione)
    • Ricevuta di versamento del costo di costruzione

Nei due casi di seguito indicati devono essere presentati ulteriori documenti:

  1. Cessione prima dei cinque anni dalla prima acquisizione:
    • Dichiarazione sostitutiva per vendita prima dei 5 anni
  2. Cessione in locazione:
    • Comunicazione locazione a soggetti privi di requisiti soggettivi

Cosa si ottiene

Viene rilasciato un visto con indicazione del prezzo massimo di vendita oppure la quantificazione del costo di costruzione dovuto per la vendita ad un prezzo superiore a quello massimo.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dall’istanza l’ufficio provvede a verificare la completezza formale della documentazione presentata, la correttezza delle determinazioni effettuate e al rilascio del visto, salvo interruzione dei tempi per necessità di integrazioni dell’istanza.

Quanto costa

Non sono previsti costi.

Accedi al servizio

Via Dante Alighieri 8

Ulteriore sede Uffici Comunali

Via Dante Alighieri 8 - 50019 Sesto Fiorentino

Ulteriori informazioni

Al fine di facilitare la determinazione dell’importo massimo e la susseguente verifica dell’ufficio si invita ad utilizzare i prospetti per autocalcolo (fogli di calcolo).
E’ inoltre importante ricordare che:

  • gli atti di compravendita non possono essere stipulati prima dell’ottenimento del visto del comune
  • il prezzo massimo di vendita è attualizzato mediante l’applicazione degli indici ISTAT esistenti al momento del calcolo e deprezzato per vetustà, quindi deve essere calcolato non prima di 30 giorni dalla presentazione al Comune
  • i valori OMI assunti per la determinazione del prezzo massimo di vendita devono essere quelli aggiornati al momento della loro utilizzazione
  • i valori accertati nell’istanza conservano validità per 180 giorni dalla data emissione del visto
  • in caso di accertata dichiarazione infedele si provvederà, oltre a procedere nei confronti del tecnico ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, a dare comunicazione all’interessato ed al notaio rogante per la verifica dell’eventuale sussistenza di profili di nullità dell’atto di vendita
  • il rogito o altro atto di trasferimento di diritti reali, successivo alla prima assegnazione, dovrà essere trasmesso a cura della parte cedente al comune entro 60 giorni dalla data della stipula
  • la mancata trasmissione entro il termine suddetto comporterà la corresponsione di una penale pari a € 516,46.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Piani attuativi e Autorizzazioni paesaggistiche

Orari:
su appuntamento tramite mail all'indirizzo m.maselli@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Informazioni telefoniche martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.45 e il mercoledì dalle ore 8:45 alle ore 13:45 telefonando allo 055055.

Documenti

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.

 

Ultimo aggiornamento:

13/12/2024, 11:55