A chi è rivolto
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Descrizione
L’art. 63 ter del vigente Regolamento Urbanistico vigente definisce:
edilizia residenziale sociale (ERS): la quota di alloggi sociali realizzati per finalità di interesse generale in locazione permanente a canone calmierato il cui uso è finalizzato a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati;
edilizia privata con finalità sociali: le altre forme di edilizia convenzionata in locazione a canone calmierato anche con possibilità di riscatto disciplinate dalle leggi nazionali e regionali di settore.
Le trasformazioni urbanistiche relative agli ambiti indicati nella seconda parte dell’Appendice 1 del vigente Regolamento urbanistico concorrono all’ERS in relazione all’entità e al valore della trasformazione, nei modi di seguito indicati.
Salvo diverse disposizioni delle schede dell’Appendice 1, e ove espressamente prescritto, l’entità delle aree da cedere deve essere almeno pari al:
20% della superficie fondiaria destinata a residenza, nelle aree di nuovo impianto;
10% della superficie fondiaria destinata a residenza nelle aree oggetto di ristrutturazione urbanistica.
Negli ambiti per i quali, nelle schede dell’Appendice 1, non è individuata una specifica porzione da riservare all’edilizia residenziale sociale, in luogo della cessione di aree è ammessa, previo assenso del Comune, una delle seguenti alternative:
corresponsione di un contributo commisurato al valore della superficie fondiaria mantenuta in proprietà, il cui utilizzo è vincolato all’acquisizione di aree e immobili da destinare ad alloggi sociali in altre parti del territorio urbano;
destinazione a locazione permanente di una quota di alloggi, da stabilire nella convenzione urbanistica o in una successiva convenzione specifica, integrativa di quella urbanistica.
Sono inoltre previste ulteriori forme di edilizia residenziale privata con finalità sociali equiparate all’edilizia convenzionata, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, e le ulteriori forme di edilizia in locazione a canone calmierato, anche con possibilità di riscatto, comunque denominate e disciplinate dalle leggi nazionali e regionali di settore.
Concorrono all’edilizia residenziale privata con finalità sociali:
gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, nei casi indicati nelle schede dell’Appendice 1 del vigente Regolamento urbanistico;
gli interventi di sostituzione edilizia dei complessi produttivi e di nuova costruzione in lotti liberi nelle aree urbane recenti, secondo le modalità premiali stabilite agli articolo 16 e 19 delle Norme Generali del vigente RU.
Gli interventi di edilizia residenziale privata con finalità sociali sono subordinati alla stipula di clausole obbligatorie contenute nella convenzione urbanistica o in una successiva convenzione specifica, integrativa di quella urbanistica.
Le modalità di attuazione degli interventi di edilizia residenziale privata con finalità sociali, nelle forme di locazione a canone convenzionata, vendita convenzionata e patti di futura vendita, sono disciplinate nelle convenzioni, le quali stabiliscono:
l’individuazione dei soggetti attuatori
la definizione dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
le modalità di locazione degli alloggi e alla relativa determinazione del canone;
i criteri per la formazione dei prezzi massimi di vendita e per la loro rivalutazione;
le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Procedure collegate all'esito
Le forme di edilizia residenziale sociale e di edilizia privata con finalità sociali, vengono valutate contestualmente ai procedimenti relativi a programmi e interventi edilizi, nell’ambito della pianificazione attuativa pubblica e privata e delle specifiche convenzioni tra soggetti privati e/o pubblici.
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Condizioni di servizio
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Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Norme generali del Regolamento urbanistico, Art. 63ter
D.P.R. 380/2001, artt. 17 e 18
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.