Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Locazione/concessione di immobili comunali ad uso non abitativo (terreni o fabbricati)

Servizio attivo

Dettagli

Possibilità di chiedere al Comune proprietario la locazione o la concessione di beni immobili ad uso non abitativo.

A chi è rivolto

Persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private.

Come fare

L’interessato può sempre partecipare alle selezioni pubbliche aperte relative a quei beni immobili che l’Amministrazione, non utilizzandoli direttamente a fini istituzionali, ha già deciso di dare in locazione o concedere in uso a terzi, secondo le modalità previste dal relativo avviso pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione dedicata.
Nel caso in cui l’immobile di interesse non rientri tra quelli oggetto di selezione aperta, il richiedente predispone domanda scritta, rivolta al Dirigente del Settore Affari Generali e Sviluppo Economico, da presentare alternativamente:
- all’Ufficio Protocollo, di persona o mediante servizio postale
- via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sesto-fiorentino.net
- via email all'indirizzo patrimonio@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Cosa serve

Nel caso di partecipazione a selezione pubblica ancora aperta, il relativo avviso preciserà quali sono i requisiti.
Nel caso di presentazione di nuova domanda, quest’ultima dovrà indicare:
1) le generalità del richiedente
2) l'immobile da ricevere in locazione/concessione
3) la tipologia di utilizzo che del bene si desidera effettuare, compatibile con l’interesse pubblico.
In caso di iter favorevole, per poter sottoscrivere il contratto di locazione o la convenzione per concessione d'uso, il richiedente non deve essere incorso nella sanzione dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale.

Cosa si ottiene

Il contratto di locazione (durata 6 anni) o la convenzione per concessione in uso (durata di almeno 1 anno per le aree scoperte e di almeno 2 per i fabbricati). Fa eccezione il caso degli immobili con canone annuo superiore ad € 5.000,00 per i quali è necessario svolgere una procedura di selezione pubblica per individuare il soggetto locatario o concessionario del bene.

Tempi e scadenze

Nel caso di selezione pubblica già bandita cui partecipa il richiedente, il relativo avviso preciserà quali sono i tempi della procedura e le scadenze da rispettare.
Nel caso di nuova domanda di locazione o concessione in uso presentata dal richiedente, l’Ufficio Patrimonio verifica preliminarmente la disponibilità del bene e ne stima il canone annuo.
La Giunta Comunale valuta di conseguenza l’accoglibilità o meno della domanda.
In caso di parere negativo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta viene trasmesso al richiedente diniego scritto motivato.
In caso di parere favorevole, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta ne viene data notizia al richiedente e:
1) laddove il canone annuo stimato dal Servizio Patrimonio superi la somma di € 5.000,00, si darà luogo a selezione pubblica;
2) nel caso in cui il canone annuo risulti pari o inferiore ad € 5.000,00, si procederà a trattativa privata con il richiedente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Patrimonio

Orari:
Apertura al pubblico previo appuntamento telefonico ai numeri dei referenti.

Normativa di riferimento

Regolamento per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 24/02/2009. Codice penale artt. 32 ter e 32 quater (capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione)

Reclami ricorsi opposizioni

Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
 

Ultimo aggiornamento:

15/11/2024, 13:31