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Corrispettivi per la modifica delle unità immobiliari dei comparti PEEP

Servizio attivo

Dettagli

I proprietari di immobili inseriti in area PEEP possono chiedere di modificare limitatamente ai millesimi di spettanza le convenzioni originarie, stipulate per la realizzazione di intervento edilizio, per passare dal diritto di superficie alla piena proprietà

A chi è rivolto

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Descrizione

I proprietari di immobili inseriti in area PEEP possono chiedere di modificare limitatamente ai millesimi di spettanza le convenzioni originarie, stipulate per la realizzazione di intervento edilizio, per passare dal diritto di superficie alla piena proprietà, o per eliminare il vincolo del prezzo se già in proprietà. La modifica potrà avvenire nel momento in cui sarà assolto il corrispettivo previsto per l’unità immobiliare PEEP indicato dall'ufficio Patrimonio.
E’ ammessa la richiesta del pagamento del corrispettivo con rate trimestrali fino ad un massimo di 16 rate senza aggravio di interessi.

Come fare

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Cosa serve

Domanda in carta semplice avente per oggetto “richiesta corrispettivo per modifica convenzione PEEP xxxx” contenente i dati dei richiedenti, ubicazione dell'alloggio oggetto di convenzione con specifica del lotto e del Comparto PEEP di appartenenza.
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Patrimonio, all'ufficio Protocollo o inviata tramite posta elettronica semplice o certificata,
Dopo il saldo del corrispettivo l'interessato dovrà procedere a sue spese alla sottoscrizione dell’atto notarile modificativo entro il termine di 60 giorni.

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Patrimonio

Orari:
Apertura al pubblico previo appuntamento telefonico ai numeri dei referenti.

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

 

Ultimo aggiornamento:

06/12/2024, 12:49