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Acquisizione opere di urbanizzazione

Servizio attivo

Dettagli

Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate da privati a seguito di sottoscrizione di convenzione urbanistica per interventi edilizi.

A chi è rivolto

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Descrizione

Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate da privati a seguito di sottoscrizione di convenzione urbanistica per interventi edilizi. 
L'interessato, una volta ottenuto il collaudo delle opere realizzate e predisposto il frazionamento se necessario, deve fare richiesta di cessione delle stesse all'ufficio Patrimonio

Come fare

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Cosa serve

L'interessato può recarsi direttamente all’ufficio Patrimonio nei giorni di apertura al pubblico o previo appuntamento con la documentazione sottoriportata. 

In alternativa l’inoltro è consentito anche tramite posta elettronica semplice o certificata.

Elenco documenti: 
- estremi del collaudo dell'opera;
- nota tecnica preordinata all'atto di cessione delle opere; 
- frazionamento catastale/estratto di mappa; 
- bozza dell'atto di cessione (che può essere inoltrato all'ufficio anche direttamente dall'ufficiale rogante)

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Quanto costa

Nessun costo

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Patrimonio

Orari:
Apertura al pubblico previo appuntamento telefonico ai numeri dei referenti.

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

 

Ultimo aggiornamento:

03/12/2024, 12:27