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Voto dei cittadini italiani all'estero

Servizio attivo

Dettagli

In occasione di Elezioni Politiche o di Referendum i cittadini italiani residenti all'estero possono VOTARE PER CORRISPONDENZA.

A chi è rivolto

Possono votare all'estero:
- i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti in AIRE. A tal fine, è necessario controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.
oppure
- i cittadini italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almento tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, nochè i familiari con loro conviventi.

Descrizione

In occasione di Elezioni Politiche o di Referendum i cittadini italiani residenti all'estero possono VOTARE PER CORRISPONDENZA.

Come fare

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Cosa serve

I cittadini temporaneamente all'estero devono far pervenire al Comune di residenza non oltre il32° giorno antecedente le votazioni il modello pubblicato in questa pagina che può essere consegnato per posta, fax, posta elettronica anche non certificata, o a mano, anche da terze persone.

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

In corso di aggiornamento

Vincoli

I cittadini iscritti in AIRE, che intendano votare in Italia, devono far pervenire il modulo pubblicato in questa pagina  al Consolato entro i termini di legge. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.

  • Coloro che esercitano la scelta di votare in Italia ne devono dare comunicazione scritta al proprio Consolato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la votazione.

  • Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'opzione può essere inviata o consegnata a mano al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. L'opzione, in ogni caso, deve pervenire all'Ufficio consolare non oltre i 10 giorni successivi a quello dell'indizione delle votazioni.

La  comunicazione deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e fima.
Sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia ricevono dai rispettivi Comuni italiani la cartolina avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.
La legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all'Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Elettorale e Trasferimenti di Residenza

Per servizi Elettorali e Statistica su appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo mail: elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando al 0554496287.

Per Trasferimenti di Residenza su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente sull'agenda on line.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 459/2001
  • DPR 104/2003
  • L. 52/2015

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

Ultimo aggiornamento:

03/12/2024, 12:45