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Rettifica e/o integrazione di dati anagrafici

Servizio attivo

Dettagli

I cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sesto Fiorentino possono rettificare i propri dati anagrafici

A chi è rivolto

Cittadini italiani e stranieri iscritti in anagrafe.

Descrizione

I cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente che rilevino sulla propria scheda anagrafica errori materiali o la mancanza di alcuni dati possono richiederne la correzione/integrazione.

servizidemografici@pec.sesto-fiorentino.net

Come fare

Gli interessati possono in alternativa:

  • utilizzare direttamente il servizio on line Rettifica dati disponibile sul portale A.N.P.R.
  • recarsi personalmente all'Ufficio Trasferimenti di Residenza esclusivamente su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente on line attraverso il servizio apposito.

Cosa serve

Se i dati da correggere sono già in possesso di altra pubblica amministrazione  (ad esempio lo stato di coniugato è un'informazione in possesso dell'ufficio di stato civile in cui è stato celebrato il matrimonio), l'interessato potrà indicare il dato da correggere e la pubblica amministrazione che detiene l'informazione.

In caso di cittadini stranieri che intendono integrare i dati relativi al proprio stato civile ed i dati relativi alla maternità e paternità, se i dati mancanti non sono in possesso di un'autorità italiana, occorre fornire adeguata documentazione proveniente dalla stato di appartenenza, legalizzata ai sensi di legge.
I documenti e/o le certificazioni relativi alle suddette variazioni anagrafiche dovranno essere prodotti in originale ed in caso siano allegati alla pratica on line, dovranno essere prodotti in originale a richiesta dell'ufficio.

La documentazione proveniente da uno stato estero deve essere stata rilasciata:

  • se trattasi di Paesi comunitari dalle competenti Autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento secondo il formato Modello Plurilingue in base al Regolamento UE 2016/1191

  • se trattasi di Paesi non comunitari

    1. dalle competenti Autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento legalizzati dalle Rappresentanze Diplomatiche (Ambasciate) o Consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione in lingua italiana effettuata in alternativa:

      • dalla stessa Autorità italiana all'Estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale

      • da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato Italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, il quale, a sua volta, provvede alla legalizzazione

      • in Italia da un traduttore, eventualmente tra quelli iscritti agli albi del Tribunale, il quale giurerà davanti al Cancelliere (vedi esempio Tribunale di Firenze)

    2. da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente.

Cosa si ottiene

La rettifica o l'integrazione dei dati errati o mancanti nella propria scheda anagrafica

Tempi e scadenze

  • 7 giorni dalla presentazione della documentazione completa

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Attenzione: il servizio di "Rettifica dati" serve per segnalare un eventuale errore o incompletezza o incongruenza nelle proprie generalità anagrafiche e non per effettuare richieste di variazione (ad esempio una variazione di residenza o un cambio di nome) che vanno invece richiesti attraverso specifici procedimenti.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Elettorale e Trasferimenti di Residenza

Per Trasferimenti di Residenza su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente sull'agenda on line.

Per servizi Elettorali e Statistica su appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo mail: elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Reclami ricorsi opposizioni

Rimedi amministrativi e giurisdizionali
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.

Potere sostitutivo
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, ai sensi di legge.

Ultimo aggiornamento:

05/02/2025, 14:32