Rettifica e/o integrazione di dati anagrafici
Dettagli
A chi è rivolto
Cittadini italiani e stranieri iscritti in anagrafe.
Descrizione
I cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente che rilevino sulla propria scheda anagrafica errori materiali o la mancanza di alcuni dati possono richiederne la correzione/integrazione.
Come fare
Gli interessati possono in alternativa:
- utilizzare direttamente il servizio on line Rettifica dati disponibile sul portale A.N.P.R.
- recarsi personalmente all'Ufficio Trasferimenti di Residenza esclusivamente su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente on line attraverso il servizio apposito.
Cosa serve
Se i dati da correggere sono già in possesso di altra pubblica amministrazione (ad esempio lo stato di coniugato è un'informazione in possesso dell'ufficio di stato civile in cui è stato celebrato il matrimonio), l'interessato potrà indicare il dato da correggere e la pubblica amministrazione che detiene l'informazione.
In caso di cittadini stranieri che intendono integrare i dati relativi al proprio stato civile ed i dati relativi alla maternità e paternità, se i dati mancanti non sono in possesso di un'autorità italiana, occorre fornire adeguata documentazione proveniente dalla stato di appartenenza, legalizzata ai sensi di legge.
I documenti e/o le certificazioni relativi alle suddette variazioni anagrafiche dovranno essere prodotti in originale ed in caso siano allegati alla pratica on line, dovranno essere prodotti in originale a richiesta dell'ufficio.
La documentazione proveniente da uno stato estero deve essere stata rilasciata:
se trattasi di Paesi comunitari dalle competenti Autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento secondo il formato Modello Plurilingue in base al Regolamento UE 2016/1191
se trattasi di Paesi non comunitari
dalle competenti Autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento legalizzati dalle Rappresentanze Diplomatiche (Ambasciate) o Consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione in lingua italiana effettuata in alternativa:
dalla stessa Autorità italiana all'Estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale
da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato Italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, il quale, a sua volta, provvede alla legalizzazione
in Italia da un traduttore, eventualmente tra quelli iscritti agli albi del Tribunale, il quale giurerà davanti al Cancelliere (vedi esempio Tribunale di Firenze)
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente.
Cosa si ottiene
La rettifica o l'integrazione dei dati errati o mancanti nella propria scheda anagrafica
Tempi e scadenze
- 7 giorni dalla presentazione della documentazione completa
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Attenzione: il servizio di "Rettifica dati" serve per segnalare un eventuale errore o incompletezza o incongruenza nelle proprie generalità anagrafiche e non per effettuare richieste di variazione (ad esempio una variazione di residenza o un cambio di nome) che vanno invece richiesti attraverso specifici procedimenti.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Reclami ricorsi opposizioni
Rimedi amministrativi e giurisdizionali
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.
Potere sostitutivo
In ogni caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, ai sensi di legge.