A chi è rivolto
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Descrizione
Chiunque ne faccia richiesta per i seguenti usi può copiare e ottenere copia delle liste elettorali:
- elettorato attivo e passivo
- studio
- ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio- assistenziale
- perseguimento di interesse collettivo o diffuso.
Come fare
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Cosa serve
Per la consultazione o la copia delle liste elettorali è necessario presentare la richiesta sul modulo predisposto dall'Ufficio Elettorale, nel quale siano specificati gli scopi della richiesta.
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Quanto costa
€ 10,00 quale quota fissa forfettaria di estrazione delle liste elettorali per le associazioni politiche, per le associazioni no profit e per i loro rappresentanti
L'invio delle liste in modalità telematicanon comporta costi aggiuntivi.
Per la stampa delle liste è previsto un costo aggiuntivo di:
- € 0,20 per ogni pagina formato A4 ;
- € 0,25 per ogni pagina formato A3;
- € 3,50 per rilascio dati su CD.
Il pagamento deve essere effettuato tramite piattaforma pagoPA prima dell'ottenimento della documentazione.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Testo Unico 20.3.1967, n. 233, art. 51 come modificato dal Decreto Legislativo n. 196/2003 art. 177.
Delibera Giunta Comunale n.132/2002 e delibera Giunta Comunale n. 29/2001.
Reclami ricorsi opposizioni
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
Nel caso di provvedimenti di diniego può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.