Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per cittadini comunitari
Dettagli
In occasione della prossima elezione del ...
A chi è rivolto
essere cittadino comunitario
avere compiuto il diciottesimo anno di età
non essere incorso in cause di incapacità elettorale
essere residente a Sesto Fiorentino
Descrizione
I cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea possono votare per l'elezione del Parlamento Europeo, del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di residenza anagrafica presentando domanda di iscrizione nella liste elettorali aggiunte.
In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata per l'8 e 9 giugno 2024, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, inoltrando apposita domanda di iscrizione nella Lista elettorale aggiunta al Sindaco del comune di residenza.
Come fare
L’iscrizione alle liste elettorali aggiunte per poter esercitare il voto per le Elezioni Europee deve essere richiesta, entro l’11 marzo 2024.
mediante compilazione del servizio on line predisposto dal Comune di Sesto Fiorentino.
il Ministero dell'interno ha predisposto un modulo compilabile on line. Gli elettori UE, cittadini dei seguenti Stati: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP),Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK), potranno utilizzare un modello bilingue (italiano e lingua di origine). Tale modello, una volta compilato e stampato, dovrà essere fimato e trasmesso alla pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net oppure consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo aperto fino all'11 marzo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 - 13.00 e martedì e giovedì con orario 15.00 - 17.45.
Alla richiesta deve essere allegata copia del documento di identità italiano e copia del documento d'identità del paese d'origine.
Gli elettori che non si fossero iscritti per tempo nelle Liste aggiunte potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente nel Paese di origine.
Cosa serve
Nella domanda – oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita – dovranno essere espressamente dichiarati:
- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell’elettorato attivo.
Alla richiesta deve essere allegata copia del documento di identità italiano e copia del documento d'identità del paese d'origine.
Cosa si ottiene
.
Tempi e scadenze
In fase di aggiornamento
Procedure collegate all'esito
In caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.
Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta, si potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento Europeo spettanti al Paese di origine: vi è infatti il divieto del doppio voto.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge n. 483/1994
Decreto Legislativo n. 197 del 12.04.1996 attuativo della direttiva comunitaria 94/80/CE
Reclami ricorsi opposizioni
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
In caso di mancato rilascio della certificazione può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.