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Certificazione di iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari di richieste di referendum e proposte legge di iniziativa popolare

Servizio attivo

Dettagli

Servizio di certificazione elettorale dei firmatari delle raccolte firme.

A chi è rivolto

Un incaricato del comitato promotore dei referendum deve presentare il modulo contenente le firme o le richieste di singoli certificati all'Ufficio elettorale, che provvede ad annotare il numero di iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari.

Come fare

I fogli firmati delle iniziative vengono presentati all'Ufficio elettorale che provvede a certificare l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Residenza dei cittadini.

Cosa serve

 Moduli con le firme oppure elenco dei certificati richiesti.

Cosa si ottiene

L'annotazione della lista elettorale di appartenenza o la certificazione elettorale.

Tempi e scadenze

Entro 48 ore dalla richiesta

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Elettorale e Trasferimenti di Residenza

Per servizi Elettorali e Statistica su appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo mail: elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando al 0554496287.

Per Trasferimenti di Residenza su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente sull'agenda on line.

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

In caso di mancato rilascio della certificazione può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze.

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Ultimo aggiornamento:

04/12/2024, 09:45