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Certificato di iscrizione nelle liste elettorali

Servizio attivo

Dettagli

Rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali

A chi è rivolto

Il certificato è rilasciato dal Comune di Sesto Fiorentino relativamente a coloro siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o comunitaria (per coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per cittadini comunitari)
  • iscrizione nel registro della popolazione del Comune
  • assenza di cause ostative all'iscrizione nelle liste
  • maggiore età.

Descrizione

Può essere richiesto (per uso candidatura, presentazione di liste di candidati) da chiunque ne abbia interesse.

Come fare

La richiesta si presenta all'Ufficio elettorale

Cosa serve

Documento d'identità in corso di validità

Cosa si ottiene

Certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza

Tempi e scadenze

Rilascio immediato

Quanto costa

Nessuno in caso di rilascio per uso elettorale.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Elettorale e Trasferimenti di Residenza

Per servizi Elettorali e Statistica su appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo mail: elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando al 0554496287.

Per Trasferimenti di Residenza su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 055 055 o direttamente sull'agenda on line.

Normativa di riferimento

    Art. 48 della Costituzione Italiana;
    Legge 8.3.1965, n. 39, art. 14.

Reclami ricorsi opposizioni

FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

In caso di mancato rilascio della certificazione può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze.

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

POTERE SOSTITUTIVO

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.

 

Ultimo aggiornamento:

04/12/2024, 09:49