Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
Dettagli
A chi è rivolto
PER I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE DI 1° GRADO
Cittadinanza italiana, iscrizione nel registro di popolazione del Comune, godimento dei diritti civili e politici, possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola dell'obbligo), età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni.
PER I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE DI 2° GRADO
Cittadinanza italiana, iscrizione nel registro di popolazione del Comune, godimento dei diritti civili e politici, possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, eta' non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni.
Descrizione
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari, secondo norme stabilite dalla legge. Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione, che procede all'iscrizione d'ufficio dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Ogni cittadino in possesso dei requisiti può comunque presentare domanda entro i termini indicati nel manifesto affisso in occasione di ogni aggiornamento.
Come fare
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Cosa serve
Domanda in carta libera
Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
In corso di aggiornamento
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge 10.4.1951 n.287
Reclami ricorsi opposizioni
FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI
Nei confronti dell'Albo aggiornato o della mancata iscrizione all'Albo può essere presentato ricorso alla Corte d'Appello entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.