SUAP - Rilascio e rinnovo tesserino tartufi
Dettagli
A chi è rivolto
A tutti i soggetti che intendono svolgere l’attività di raccolta tartufi purché in possesso dei requisiti necessari.
Descrizione
Per la ricerca e la raccolta dei tartufi è necessario essere in possesso del tesserino di abilitazione, che viene rilasciato dal Comune di residenza, dietro presentazione dell'attestato che certifichi il superamento di un esame d'idoneità da sostenersi davanti ad una commissione nominata dalla Regione. Il tesserino ha una validità di 5 anni e può essere rinnovato successivamente su richiesta dell'interessato.
Come fare
Sia per il rilascio che per il rinnovo del tesserino, occorre contattare l’ufficio SUAP per prendere appuntamento per la presentazione della domanda.
All’appuntamento presso gli uffici SUAP, bisognerà presentarsi con il modulo di domanda compilato interamente e con la documentazione indicata nella sezione “Cosa Serve”.
In caso di cambiamento di residenza, il rinnovo viene effettuato dal nuovo Comune di residenza che provvede a dare comunicazione al comune che ha rilasciato il tesserino.
In caso di furto o smarrimento non viene rilasciato un duplicato, bensì un nuovo tesserino.
Cosa serve
Per il rilascio o il rinnovo del tesserino sono necessari:
- Ricevuta pagamento diritti SUAP;
- Modulo compilato per rilascio/rinnovo tesserino tartufi;
- Attestato di idoneità alla raccolta, ottenuto a seguito di superamento dell’esame davanti ad una commissione nominata dalla Regione (solo in caso di rilascio)
- 2 fotografie formato tessera (per il rilascio)
- 1 fotografia formato tessera (per il rinnovo)
- 2 marche da bollo da € 16,00 (per il rilascio) - 1 marca da bollo da € 16.00 (per il rinnovo)
- atto di assenso degli esercenti la potestà per i minori di anni 18 (età minima dei raccoglitori non inferiore a 14 anni)
- Versamento oneri a favore di Regione Toscana di € 92,96 su c/c postale 18805507 intestato a Regione Toscana causale: Autorizzazione raccolta tartufi L.R. 50/95 (Il versamento riguarda l'anno solare cioè è valido fino al 31/12 dell'anno di riferimento).
Cosa si ottiene
Un tesserino che abilita alla raccolta tartufi, nelle modalità previste dalla normativa regionale, che ha una validità quinquennale (con riferimento all'anno solare ossia con scadenza il 31/12 del quinto anno compreso quello del rilascio).
Tempi e scadenze
L’appuntamento per il rilascio o rinnovo del tesserino per la raccolta dei tartufi sarà fissato entro 30 giorni dalla richiesta.
Se tutta la modulistica presentata sarà corretta , il tesserino sarà rilasciato contestualmente all’appuntamento presso l’ufficio SUAP.
Quanto costa
- Diritti SUAP - i costi sono indicati nella pagina Diritti SUAP e di altri enti consultabile in allegato.
Per il rilascio del tesserino:
- Versamento oneri a favore di Regione Toscana di € 92,96 su c/c postale 18805507 intestato a Regione Toscana causale: Autorizzazione raccolta tartufi L.R. 50/95;
- 2 marche da bollo da € 16,00
Per rinnovo:
- Versamento di € 92,96 su c/c 18805507 intestato a Regione Toscana causale: Autorizzazione raccolta tartufi L.R. 50/95. Il versamento non è dovuto se non viene esercitata la raccolta.
- 1 marca da bollo da € 16,00
Il versamento riguarda l'anno solare (cioè è valido fino al 31/12 dell'anno di riferimento).
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
L.R. n. 50/1995; L.R. n. 10/2001
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla legge.