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Qualità dell'aria e misure di lotta all'inquinamento atmosferico

Per monitorare costantemente lo stato della qualità dell'aria è attiva una rete di monitoraggio continuo del PM10, dell'ozono e degli altri principali inquinanti (monossido di carbonio, ecc.) che attraverso centraline di rilevamento forniscono giornalmente informazioni.
La sigla PM10 significa materiale particolato presente nell'aria è costituito da una miscela di particelle solide e liquide, che possono rimanere sospese in aria anche per lunghi periodi. Hanno dimensioni comprese tra 0,005 µm e 50-150µm (lo spessore di un capello umano è circa 100 µm), e una composizione costituita da una miscela di elementi quali: carbonio, piombo, nichel, nitrati, solfati, composti organici, frammenti di suolo, ecc.
Negli ambienti urbani, una delle principali cause della elevata concentrazione di PM10 sono le emissioni gassose delle automobili e degli impianti di riscaldamento. 
I provvedimenti del Comune di Sesto Fiorentino per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il PM10 sono:

  • Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria Del. GC 323/2017 (il documento è in fase di aggiornamento)
  • Misure permanenti per contrastare fenomeni di inquinamento atmosferico
  • Misure temporanee per contrastare fenomeni di inquinamento atmosferico.

PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
Il Piano di Azione Comunale, attraverso un’analisi dello stato della qualità dell’aria nell’agglomerato di Firenze, ha il fine di individuare le azioni contingibili per ridurre il rischio di superamento dei limiti normativi degli inquinanti atmosferici nonché le azioni ed interventi strutturali volte a ridurre a scala locale le emissioni di sostanze inquinanti correlate alle attività antropiche.
Il PAC del Comune di Sesto Fiorentino è in fase di aggiornamento e sarà pubblicato nei prossimi mesi.

MISURE PERMANENTI PER CONTRASTARE FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Nel Comune di Sesto Fiorentino, ai fini della riduzione dei fattori inquinanti dell'aria, sono vigenti  le limitazioni permanenti alla circolazione dei seguenti veicoli:

  1. Ciclomotori di cui all'art. 52 del Codice della Strada
    • non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 0)
    • 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 1)
  2. Motocicli di cui all'art. 53 c.1 lettera a) del Codice della Strada, a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive (euro 0)
  3. Autovetture di cui all'art. 54 c.1 lettera a) del Codice della Strada
    • con alimentazione a benzina, non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive (euro 0), generalmente immatricolate per la prima volta prima del 01/01/1993
    • con alimentazione a gasolio (diesel), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive (categorie euro 0, euro 1 ed euro 2)
  4. Veicoli a motore destinati al trasporto merci
    • N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 3,5 Ton, non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0)
    • N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 3,5 Ton, non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0)
  5. Veicoli per uso speciale
    • Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 3,5 Ton, non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0)
    • Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 3,5 Ton non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0)
  6. Autobus e autosnodati
    1. Autobus e autosnodati di cui all'art.54 comma 1 lettere b), l) del Codice della Strada D.lgs 285/92 (categorie M2 ed M3) non conformi alla Dir. 91/542/CEE o successive destinati al trasporto TPL urbano.

Tali limitazioni sono state istituite con Ordinanza Sindacale n° 754 del 28/11/2016 (alla quale si rimanda per una più completa informazione) e riguardano questa porzione del territorio comunale riportate nel relativo Allegato 1.

MISURE TEMPORANEE PER CONTRASTARE FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Modulo 1
In aggiunta al provvedimento permanente istituito con la citata Ordinanza Sindacale n. 754/2016, è permanentemente vigente l'Ordinanza Sindacale n. 756 del 28/11/2016 che in estrema sintesi dispone:

  1. il divieto dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre di ciascun anno, di accensione fuochi liberi a cielo aperto
  2. di evitare l'uso di legna in caminetti e stufe, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento o siano inseriti in un processo produttivo
  3. di contenere i consumi energetici del riscaldamento attraverso una corretta regolazione dei periodi di accensione e della temperatura
  4. di utilizzare per gli spostamenti i mezzi pubblici o i mezzi di trasporto non inquinanti dell'aria
  5. di spengere i motori dei veicoli in sosta nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

Il Sindaco ricorda che le norme vigenti dispongono che gli impianti termici possono essere accesi per un periodo giornaliero massimo di 12 ore e con temperature di 18° C (edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili) e 20° C (tutti gli altri edifici).

Modulo 2
L’incrocio dei valori registrati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente gestita da ARPAT e le previsioni metereologiche predisposte dal LAMMA permettono di definire l’indice ICQA. Al raggiungimento del valore di ICQA =2 viene emessa un’ordinanza che prevede misure aggiuntive a quelle riportate sopra per un tempo minimo di 5 giorni consecutivi. I divieti introdotti con l’ordinanza Modulo 2 sono in estrema sintesi quelli elencati di seguito:

  1. divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento
  2. riduzione a 8 ore del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet
  3. impostare la temperatura negli ambienti riscaldati a gasolio o pellet, al massimo a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti a attività industriali, artigianali e assimilabili) e al massimo a 18° C per gli altri edifici
  4. divieto di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 ai seguenti veicoli:
    • Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive (immatricolati ante 01/01/2003)
    • Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive; (immatricolati ante 01/01/1997)
    • Autovetture diesel Euro 3 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive; (immatricolati ante  01/01/2006)
    • Veicoli diesel Euro 1 ed euro 2 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE o normative successive (immatricolati ante 01/01/2001)
    • Tutte le categorie di veicoli oggetto dell'ordinanza n° 527 del 13 dicembre 2016 relativa alle misure strutturali di blocco del traffico per la lotta all'inquinamento atmosferico.

Le limitazioni dell’ordinanza Modulo 2 si applica sull’area del Centro Abitato di Sesto F.no così come definito dal Codice della Strada.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE
Il Comune di Sesto Fiorentino è classificato in zona climatica D dove il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati è dal 8 novembre al 7 aprile.
La durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termiciè di 11 ore distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata dalle ore 5 alle ore 23 con una temperatura stabilita di:
17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Deroghe
Al di fuori del periodo di attivazione, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera di massimo 6 ore.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.

Ultimo aggiornamento:

11/03/2025, 15:19